(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
   Regione Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 20 del 22 giugno 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, che, al fine di promuovere le politiche relative  ai  diritti  e
alle  pari  opportunita'  ha  istituito  presso  la  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri il fondo denominato "Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita'"; 
    Visto il decreto del Ministero per le pari  opportunita'  del  12
maggio 2009 che destina parte delle risorse del  sopra  citato  Fondo
alla realizzazione di  un  sistema  di  interventi  per  favorire  la
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e che  stabilisce  che  i
criteri di ripartizione delle risorse, le finalita'  e  le  modalita'
attuative  siano  definiti  mediante  specifica  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6,  della  legge  5
giugno 2003, n. 131; 
    Vista l'Intesa sui criteri  di  ripartizione  delle  risorse,  le
finalita', le modalita' attuative nonche' il monitoraggio del sistema
di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di  vita  e  di
lavoro",  sottoscritta  nella  seduta  del  29  aprile   2010   della
Conferenza unificata (Repertorio Atti n. 26/CU del 29  aprile  2010),
la quale, tra l'altro: 
      prevede che le  risorse  destinate  dal  sopra  citato  decreto
ministeriale siano finalizzate  a  rafforzare  la  disponibilita'  di
servizi e/o degli interventi di cura alla  persona  per  favorire  la
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonche'  a  potenziare  i
supporti finalizzati a consentire  alle  donne  la  permanenza  o  il
rientro nel mercato del lavoro; 
      affida  alle  Regioni,  in  accordo  con   ANCI   e   UPI,   la
predisposizione di programmi attuativi dei relativi interventi; 
      ripartisce le risorse tra le regioni e  le  province  autonome,
assegnando alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  l'importo  di
769.786,00 euro; 
      Visto  il  programma  attuativo  degli  interventi   denominato
"Si.Con.Te.  -  Sistema  di  conciliazione  integrato",  di   seguito
denominato   "Programma",   predisposto   dalla   Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia e  approvato  dall'apposito  gruppo  di  lavoro
costituito ai sensi dell'articolo 5 della  sopra  citata  Intesa,  il
quale  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione,  disposta  mediante  un
apposito  regolamento  regionale,  a   favore   delle   persone   che
necessitano di servizi di cura idonei ad agevolare  la  conciliazione
dei  tempi  di  famiglia,  di  vita  e  di   lavoro,   di   incentivi
all'assunzione di assistenti familiari  reperiti  tramite  i  servizi
resi da appositi sportelli provinciali; 
    Vista la legge regionale 9 agosto 2005,  n.  18,  recante  "Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro"  ed,
in particolare gli articoli 50 e  53,  che  prevedono  la  competenza
regionale  in  materia  di  promozione  e  sostegno   di   iniziative
finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, vita e
lavoro, l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne  nel
mercato del lavoro nonche' la diffusione di una  cultura  del  lavoro
regolare; 
    Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), della  sopra  menzionata
legge regionale 18/2005,  il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che  la
Regione eserciti  nelle  materie  di  cui  alla  legge  medesima,  le
funzioni di regolamentazione e coordinamento; 
    Atteso che  il  Programma  sopra  citato  e'  riconducibile  alle
competenze  dell'Amministrazione  regionale  disciplinate  dai  sopra
richiamati articoli della legge regionale 18/2005; 
    Visti, altresi' l'articolo 7, comma 1, lettera a),  della  citata
legge regionale 18/2005, secondo il quale le Province esercitano, tra
gli altri, funzioni e compiti  in  materia  di  politica  attiva  del
lavoro, e l'articolo 21, comma 1, della medesima legge,  che  prevede
che   le   Province,   nell'ambito   delle   competenze    attribuite
dall'articolo 7, svolgono  attraverso  proprie  strutture  denominate
"Centri per l'impiego", attivita' di accoglienza  e  orientamento  al
lavoro per  le  persone  nonche'  attivita'  di  intermediazione  fra
domanda e offerta di lavoro; 
    Considerato che il Programma,  nella  parte  in  cui  prevede  la
concessione  di  incentivi  per  favorire  l'assunzione  regolare   e
qualificata  di  collaboratori  familiari  attraverso  la  mediazione
effettuata dagli appositi sportelli provinciali  operativi  presso  i
Centri per l'Impiego, e' riconducibile alla materia dell'esercizio di
funzioni in materia di politica attiva del lavoro,  le  cui  funzioni
sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali; 
    Vista la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento pari opportunita' e Regione FVG - Assessorato al lavoro,
formazione, commercio e pari opportunita', sottoscritta  in  data  24
dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della  sopra  citata
"Intesa", che impegna, tra l'altro,  la  Regione  all'attuazione  del
sopra citato Programma; 
    Atteso che, per quanto riguarda la concessione  degli  incentivi,
il Programma prevede che nell'ambito del  Comitato  di  coordinamento
previsto dal programma  medesimo,  siano  individuati  i  criteri  di
ripartizione  delle  risorse  tra  le  Province,  il  target   e   le
caratteristiche dei destinatari dell'incentivo; 
    Visto il "Regolamento per la  concessione  e  l'erogazione  degli
incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. -  Sistema  di
conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra
tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso,
finanziato dal "Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita'" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248", emanato con proprio decreto 19  dicembre  2011,
n. 0305/Pres., il  quale,  prevede  la  concessione  da  parte  delle
Province di incentivi volti a favorire  la  conciliazione  dei  tempi
lavorativi  e  formativi  con  quelli  familiari   promuovendo,   nel
contempo, la regolare contrattualizzazione e retribuzione del  lavoro
di cura svolto a domicilio; 
    Preso atto che tale regolamento, attuativo del citato  Programma,
tiene conto  delle  indicazioni  fornite  dall'apposito  Comitato  di
coordinamento,    previsto    dal    Programma    medesimo,     circa
l'individuazione dei criteri di ripartizione  delle  risorse  tra  le
Province,  il   target   e   le   caratteristiche   dei   destinatari
dell'incentivo; 
    Considerato che il Regolamento  in  questione  ha,  tra  l'altro,
previsto: 
      la presentazione delle domande di incentivo alle Province a far
data dall'entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 29  dicembre
2011, e fino al 31 maggio 2012; 
      i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse  tra  le
province della Regione; 
    Rilevato che,  dalle  rilevazioni  effettuate  sulle  domande  di
incentivo presentate alle Province alla data del 31 maggio  2012,  si
rilevano sia il non completo esaurimento  delle  risorse  finanziarie
complessivamente disponibili, sia una difformita' nella distribuzione
delle domande tra i diversi territori provinciali; 
    Considerato  pertanto  opportuno,  valutati  anche   i   benefici
apportati dall'intervento in questione, consentire una nuova apertura
dei termini di presentazione delle istanze e provvedere a una diversa
distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni  provinciali,  che
tenga conto esigenze espresse dai rispettivi territori; 
    Visto  il  verbale  della  riunione  del  predetto  Comitato   di
coordinamento del Programma del 6 giugno 2012; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno  2012,  n.
1048,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
Regolamento recante «Modifiche al "Regolamento per la  concessione  e
l'erogazione  degli  incentivi  previsti  dal   programma   regionale
"Si.Con.Te. - Sistema  di  conciliazione  integrato",  finalizzato  a
favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e  tempi  familiari  e
l'emersione  del  lavoro  sommerso,  finanziato  dal  "Fondo  per  le
politiche relative ai  diritti  e  alle  pari  opportunita'"  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4  luglio  2006,  n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248",
emanato con DPReg. 19 dicembre 2011, n. 305»; 
    Sentito il Consiglio  delle  autonomie  locali,  il  quale  nella
seduta dell'11 giugno 2012, ha esaminato il testo del regolamento  in
questione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi  e  norme  fondamentali  del
sistema  Regione  -  autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia  Giulia),
esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale,  di  cui
all'articolo 6  della  legge  regionale  18/2005,  e  la  Commissione
regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge  regionale
18/2005, i quali nelle rispettive sedute del  12  giugno  2012  hanno
esaminato lo schema di regolamento all'uopo  predisposto,  esprimendo
sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento  all'articolo  14,  comma  1,
lettera r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012,  n.
1096,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento  recante
«Modifiche al "Regolamento per la concessione  e  l'erogazione  degli
incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. -  Sistema  di
conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra
tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso,
finanziato dal "Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita'" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248", emanato con DPReg. 19 dicembre 2011, n. 305»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento recante «Modifiche  al  "Regolamento
per la  concessione  e  l'erogazione  degli  incentivi  previsti  dal
programma  regionale   "Si.Con.Te.   -   Sistema   di   conciliazione
integrato",  finalizzato  a  favorire  la  conciliazione  tra   tempi
lavorativi e tempi  familiari  e  l'emersione  del  lavoro  sommerso,
finanziato dal "Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita'" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248", emanato con DPReg. 19 dicembre 2011,  n.  305»,
nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO