(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 20 del 22 giugno 2012) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'"; Visto il decreto del Ministero per le pari opportunita' del 12 maggio 2009 che destina parte delle risorse del sopra citato Fondo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e che stabilisce che i criteri di ripartizione delle risorse, le finalita' e le modalita' attuative siano definiti mediante specifica intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l'Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalita', le modalita' attuative nonche' il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata (Repertorio Atti n. 26/CU del 29 aprile 2010), la quale, tra l'altro: prevede che le risorse destinate dal sopra citato decreto ministeriale siano finalizzate a rafforzare la disponibilita' di servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonche' a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel mercato del lavoro; affida alle Regioni, in accordo con ANCI e UPI, la predisposizione di programmi attuativi dei relativi interventi; ripartisce le risorse tra le regioni e le province autonome, assegnando alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo di 769.786,00 euro; Visto il programma attuativo degli interventi denominato "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", di seguito denominato "Programma", predisposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e approvato dall'apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 5 della sopra citata Intesa, il quale prevede, tra l'altro, l'erogazione, disposta mediante un apposito regolamento regionale, a favore delle persone che necessitano di servizi di cura idonei ad agevolare la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, di incentivi all'assunzione di assistenti familiari reperiti tramite i servizi resi da appositi sportelli provinciali; Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro" ed, in particolare gli articoli 50 e 53, che prevedono la competenza regionale in materia di promozione e sostegno di iniziative finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, vita e lavoro, l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro nonche' la diffusione di una cultura del lavoro regolare; Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), della sopra menzionata legge regionale 18/2005, il quale prevede, tra l'altro, che la Regione eserciti nelle materie di cui alla legge medesima, le funzioni di regolamentazione e coordinamento; Atteso che il Programma sopra citato e' riconducibile alle competenze dell'Amministrazione regionale disciplinate dai sopra richiamati articoli della legge regionale 18/2005; Visti, altresi' l'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge regionale 18/2005, secondo il quale le Province esercitano, tra gli altri, funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro, e l'articolo 21, comma 1, della medesima legge, che prevede che le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego", attivita' di accoglienza e orientamento al lavoro per le persone nonche' attivita' di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro; Considerato che il Programma, nella parte in cui prevede la concessione di incentivi per favorire l'assunzione regolare e qualificata di collaboratori familiari attraverso la mediazione effettuata dagli appositi sportelli provinciali operativi presso i Centri per l'Impiego, e' riconducibile alla materia dell'esercizio di funzioni in materia di politica attiva del lavoro, le cui funzioni sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali; Vista la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pari opportunita' e Regione FVG - Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunita', sottoscritta in data 24 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della sopra citata "Intesa", che impegna, tra l'altro, la Regione all'attuazione del sopra citato Programma; Atteso che, per quanto riguarda la concessione degli incentivi, il Programma prevede che nell'ambito del Comitato di coordinamento previsto dal programma medesimo, siano individuati i criteri di ripartizione delle risorse tra le Province, il target e le caratteristiche dei destinatari dell'incentivo; Visto il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con proprio decreto 19 dicembre 2011, n. 0305/Pres., il quale, prevede la concessione da parte delle Province di incentivi volti a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi e formativi con quelli familiari promuovendo, nel contempo, la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cura svolto a domicilio; Preso atto che tale regolamento, attuativo del citato Programma, tiene conto delle indicazioni fornite dall'apposito Comitato di coordinamento, previsto dal Programma medesimo, circa l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Province, il target e le caratteristiche dei destinatari dell'incentivo; Considerato che il Regolamento in questione ha, tra l'altro, previsto: la presentazione delle domande di incentivo alle Province a far data dall'entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 29 dicembre 2011, e fino al 31 maggio 2012; i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse tra le province della Regione; Rilevato che, dalle rilevazioni effettuate sulle domande di incentivo presentate alle Province alla data del 31 maggio 2012, si rilevano sia il non completo esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia una difformita' nella distribuzione delle domande tra i diversi territori provinciali; Considerato pertanto opportuno, valutati anche i benefici apportati dall'intervento in questione, consentire una nuova apertura dei termini di presentazione delle istanze e provvedere a una diversa distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni provinciali, che tenga conto esigenze espresse dai rispettivi territori; Visto il verbale della riunione del predetto Comitato di coordinamento del Programma del 6 giugno 2012; Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1048, con la quale e' stato approvato in via preliminare il Regolamento recante «Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPReg. 19 dicembre 2011, n. 305»; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta dell'11 giugno 2012, ha esaminato il testo del regolamento in questione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole; Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2005, e la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, i quali nelle rispettive sedute del 12 giugno 2012 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1096, con la quale e' stato approvato il Regolamento recante «Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPReg. 19 dicembre 2011, n. 305»; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante «Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPReg. 19 dicembre 2011, n. 305», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO